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vitos

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Messaggio iniziale di vitos

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Salve, con la presente pongo una questione che ormai mi assilla da tempo. Io ho conseguito un diploma in clarinetto nel lontano 2006 iscrivendomi in conservatorio subito dopo il conseguimento della licenza media. Oggi giorno sto per conseguire un diploma di scuola superiore in amministrazione, finanza e marketing. A questo punto mi domando cosa vale il mio titolo? ho un diploma vecchio ordinamento in clarinetto (2006) ed una non ancora reale maturità che conseguirò nel 2015. Non riesco ad interpretare questa legge di stabilità per le equipollenze. La mia confusione è tanta!! C’è gente che come me è in questa situazione? cioè con la maturità in fase di conseguimento? Qualcuno può darmi info?? Al governo non hanno pensato a queste situazioni?

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Risposta 2 di Thesimon

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Ariccia, RM

Ecco cosa prevede la normativa vigente:


"La legge di stabilità, all'art. 1, commi da 102 a 107 prevede infatti:


1. l'equipollenza dei diplomi accademici di I livello alle lauree universitarie della classe L-3 (Lauree triennali in Discipline delle arti figurative, della musica, dello spettacolo e della moda);


2. l'equipollenza dei diplomi accademici di II livello alle lauree magistrali universitarie (Lauree quinquennali nella classe LM 45 - Musicologia per Conservatori, Istituti musicali pareggiati e Accademia Nazionale di Danza; classe LM 12 - Design per l'ISIA; classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per l'Accademia Nazionale di Arte Drammatica; classe LM 89 - Storia dell'arte, classe LM 12 - Design e classe LM 65 - Scienze dello spettacolo e produzione multimediale per le Accademie di Belle Arti);


3. l'equipollenza dei diplomi di vecchio ordinamento conseguiti anteriormente all'entrata in vigore della legge (e purché congiunti con il diploma di scuola secondaria di II grado) ai diplomi accademici di II livello (e dunque alle lauree magistrali);


ecc."

 

 

Il terzo punto recita che il vecchio diploma di conservatorio equivale ad una laurea magistrale purché congiunto  con il diploma di scuola secondaria. Per come è scritto non si parla di date pertanto se hai il diploma di scuola secondaria il tuo diploma di conservatorio dovrebbe valere come una laurea. Il punto è capire se la cosa è valida anche retroattivamente ovvero prendendo prima il diploma al conservatorio e poi il diploma di scuola secondaria. Per come è scritta la legge, la cosa dovrebbe essere ininfluente, ma aspetterei l'intervento di Zedef che è sempre molto preparato su questi argomenti.

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Risposta 3 di vitos

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Simone,
prima di tutto un grazie per l’accoglienza all’interno di questa web community ed un grazie per la risposta al mio post.

…Spero di sciogliere quanto prima questo dilemma. 😃

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Risposta 4 di Thesimon

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Di nulla figurati, abbiamo creato questo forum per questo e mi auguro che una volta chiarito il tuo dilemma tu non sparisca continuando invece a partecipare attivamente alla vita del forum. 

Si dice che la legge non ammetta ignoranza, pertanto, stando a quanto scritto una volta conseguito il diploma di scuola superiore dovresti possedere una laurea. Ma ti do questa informazione con la nozione del dubbio attendendo persone più competenti in materie legislative per chiarire la posizione, non essendo questo il mio campo. 

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Risposta 5 di vitos

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vedrò di non sparire, tranquillo! 😃

si! attendiamo gente più esperta.

Ad ogni modo il direttore dell Afam  tempo fa mi risponse:

"...al fine di poter beneficiare degli effetti favorevoli scaturenti dalla disposiione legislativa succitata si ritiene che entro il 31/12/2012 sia neessario che l'interessao sia già in possesso di entrambi i titoli richiesti...."

...tu scrivi che la legge non ammette ignoranza ed infatti io condivido il tuo pensiero poichè nella legge non è specificato proprio nulla ma purtroppo ognuno  interpreta  le norme come vuole, compreso il direttore dell AFAM.

io lo chiamerei più che altro " buco legislativo" 😃

non credi?

Amministratore

Risposta 6 di Thesimon

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Si, stando a quello che conosciamo noi... La risposta del direttore AFAM mi fa comunque pensare che potrebbe esserci qualche comma di cui noi siamo all'oscuro che chiarisce proprio queste problematiche. 

La questione diventa sempre più intricata... 😉

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Risposta 7 di vitos

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non credo!! anche perche al telefono dicono una cosa poi ne dicono un'altra poi ancora mi hanno detto che non potevano metterlo per iscritto...insomma un casino!! non lo sanno neanche loro! ...una volta al telefono mi dissero: "ehm bisognerebbe chiederlo al legislatore!! ma ti pare normale?

domani mi alzo e vado dal legislatore 😃 nzè

oltretutto, secondo te nella lettera che mi hanno inviato, se avevano ragione mi dovevano scrivere quel " si ritiene" ?

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Risposta 10 di vitos

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grazie chopin ma il problema è principalmente questo (come postavo ieri):

"Oggi giorno sto per conseguire un diploma di scuola superiore in amministrazione, finanza e marketing. A questo punto mi domando cosa vale il mio titolo? ho un diploma vecchio ordinamento in clarinetto (2006) ed una non ancora reale maturità che conseguirò nel 2015."

...si discute sulla maturità presa nel nuovo ordinamento e se vale allo stesso modo per chi la consegue adesso. io nel 2006 avevo solo il diploma di clarinetto, la maturità la sto conseguendo ora, non so se è chiaro.

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Risposta 11 di Zedef

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Ciao.

Ecco il famoso testo (Legge 228 del 2012):

102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la
crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi
accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università
appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della
musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi
accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono
equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle
seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione
artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212;

b ) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di
musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi
rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle
arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla
Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti
nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di
ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito
artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura
di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la
data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo
livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai
commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi
formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della
presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,
sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di
corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Dal 107 non si evince assolutamente che il diploma delle superiori dev'essere posseduto ante 2012 per cui una volta conseguito il diploma del 2006 varrà come LM-45 ai soli fini dei concorsi pubblici. Almeno questa è la lettura comune.. Io stesso ho partecipato alla stesura di alcune graduatorie pochi giorni fa (Licei coreutici per la precisione) ed è stato considerato titolo di accesso per Storia della musica l'LM-45. Chi aveva il solo diploma ante 2012 con maturità è entrato, chi aveva il diploma post 2012 anche con maturità no.

Preciso che non sono ancora usciti i decreti attuativi con le citate tabelle di corrispondenza [se non questa ( http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/marzo/dm-28032013-%282%29.aspx ) che sancisce l'equipollenza tra trienni sperimentali e ordinamentali] e che quindi ci potrebbero essere letture diverse nei singoli casi. Noi abbiamo deciso che se c'è la legge 228, decreti o non decreti i titoli andavano valutati secondo quanto scritto.

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Risposta 12 di vitos

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quindi sostanzialmente mi stai dicendo che se prendo ora il diploma di scuola superiore di II grado mi vale comunque come diploma accademico di II Livello?

diploma di clarinetto 2006 ante riforma + diploma maturità 2015 preso nella nuova riforma = diploma accademico di II Livello

dilemma...

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Risposta 13 di Zedef

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vitos ha scritto:

quindi sostanzialmente mi stai dicendo che se prendo ora il diploma di scuola superiore di II grado mi vale comunque come diploma accademico di II Livello?

diploma di clarinetto 2006 ante riforma + diploma maturità 2015 preso nella nuova riforma = diploma accademico di II Livello

dilemma...

Questo è quello che io ho letto e leggo nel 228. La "maturità" non ha avuto riforma dal punto di vista del valore legale del titolo..

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Risposta 14 di vitos

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capisco...

grazie! magari approfondisco con qualche sindacalista, considerata la risposta negativa dell' AFAM

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Risposta 17 di robertococ

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salve a tutti, con questa nuova legge non ci sto capendo niente, a luglio 2015 di diplomerò al conservatorio, faccio parte del vecchio ordinamento, volevo sapere se con il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento conseguito nel 2015 potrò insegnare. grazie mille

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Risposta 18 di Ludovica

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robertococ ha scritto:

salve a tutti, con questa nuova legge non ci sto capendo niente, a luglio 2015 di diplomerò al conservatorio, faccio parte del vecchio ordinamento, volevo sapere se con il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento conseguito nel 2015 potrò insegnare. grazie mille

Ti sarà d'aiuto questo topic

http://www.pianoconcerto.it/forum/index.php?/topic/3310-iscriversi-in-graduatoria/

Vedrai che potrebbe non bastare un diploma ...

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Risposta 19 di Zedef

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robertococ ha scritto:

salve a tutti, con questa nuova legge non ci sto capendo niente, a luglio 2015 di diplomerò al conservatorio, faccio parte del vecchio ordinamento, volevo sapere se con il diploma di conservatorio del vecchio ordinamento conseguito nel 2015 potrò insegnare. grazie mille

Col diploma vecchio ordinamento conseguito nel 2015, in molte province non si entra nemmeno nelle graduatorie del Provveditorato poiché è equipollente a un triennio di I livello. Occorre un II livello (biennio oppure diploma v.o. ante dicembre 2012).

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