Ciao.
Ecco il famoso testo (Legge 228 del 2012):
102. Al fine di valorizzare il sistema dell'alta formazione artistica e musicale e favorire la
crescita del Paese e al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle
qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi
accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell'alta
formazione e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo 2, comma 1, della legge
21 dicembre 1999, n. 508, sono equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università
appartenenti alla classe L-3 dei corsi di laurea nelle discipline delle arti figurative, della
musica, dello spettacolo e della moda di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007.
103. Al fine esclusivo dell'ammissione ai pubblici concorsi per l'accesso alle qualifiche
funzionali del pubblico impiego per le quali ne è prescritto il possesso, i diplomi
accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102 sono
equipollenti ai titoli di laurea magistrale rilasciati dalle università appartenenti alle
seguenti classi dei corsi di laurea magistrale di cui al decreto ministeriale 16 marzo 2007,
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 155 del 9 luglio 2007:
a) Classe LM-12 (Design) per i diplomi rilasciati dagli Istituti superiori per le industrie
artistiche, nonché dalle Accademie di belle arti nell'ambito della scuola di «Progettazione
artistica per l'impresa», di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8
luglio 2005, n. 212;
b ) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali) per i diplomi rilasciati dai Conservatori di
musica, dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali pareggiati;
c) Classe LM-65 (Scienze dello spettacolo e produzione multimediale) per i diplomi
rilasciati dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonché dalle Accademie di belle
arti nell'ambito delle scuole di «Scenografia» e di «Nuove tecnologie dell'arte», di cui alla
Tabella A del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 212;
d) Classe LM-89 (Storia dell'arte) per i diplomi rilasciati dalle Accademie di belle arti
nell'ambito di tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del Presidente della
Repubblica 8 luglio 2005, n. 212, ad eccezione di quelle citate alle lettere a) e c).
104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni di cui all'articolo 2,
comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 costituiscono titolo di accesso ai concorsi di
ammissione ai corsi o scuole di dottorato di ricerca o di specializzazione in ambito
artistico, musicale, storico artistico o storico-musicale istituiti dalle università.
105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le istituzioni di
cui all'articolo 2, comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la procedura
di messa a ordinamento di tutti i corsi accademici di secondo livello.
106. I titoli sperimentali conseguiti al termine di percorsi validati dal Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca nelle istituzioni di cui al comma 102, entro la
data di cui al comma 105, sono equipollenti ai diplomi accademici di primo e di secondo
livello, secondo una tabella di corrispondenza determinata con decreto del Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai
commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente
legge.
107. I diplomi finali rilasciati dalle istituzioni di cui al comma 102, al termine dei percorsi
formativi del previgente ordinamento, conseguiti prima dell'entrata in vigore della
presente legge e congiuntamente al possesso di un diploma di scuola secondaria superiore,
sono equipollenti ai diplomi accademici di secondo livello secondo una tabella di
corrispondenza determinata con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della
ricerca sulla base dei medesimi principi di cui ai commi 102 e 103, da emanarsi entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Dal 107 non si evince assolutamente che il diploma delle superiori dev'essere posseduto ante 2012 per cui una volta conseguito il diploma del 2006 varrà come LM-45 ai soli fini dei concorsi pubblici. Almeno questa è la lettura comune.. Io stesso ho partecipato alla stesura di alcune graduatorie pochi giorni fa (Licei coreutici per la precisione) ed è stato considerato titolo di accesso per Storia della musica l'LM-45. Chi aveva il solo diploma ante 2012 con maturità è entrato, chi aveva il diploma post 2012 anche con maturità no.
Preciso che non sono ancora usciti i decreti attuativi con le citate tabelle di corrispondenza [se non questa ( http://attiministeriali.miur.it/anno-2013/marzo/dm-28032013-%282%29.aspx ) che sancisce l'equipollenza tra trienni sperimentali e ordinamentali] e che quindi ci potrebbero essere letture diverse nei singoli casi. Noi abbiamo deciso che se c'è la legge 228, decreti o non decreti i titoli andavano valutati secondo quanto scritto.